REGOLAMENTO INTERNO DELLA SCUOLA

 FINALITÀ

La scuola, nel più pieno rispetto dell’art. 34 della Costituzione Italiana, ha come scopo istituzionale quello di formare i futuri cittadini, sviluppando la personalità degli alunni, dando loro una preparazione culturale adeguata alle loro capacità, in armonia con i programmi fissati dal D.P.R. 6.2/1979 n° 50.

Perché queste finalità siano raggiunte, occorre che la scuola operi in un ambiente ordinato e sereno, democratico ed efficiente, tale da permettere di recepire i bisogni formativi e rispondere ad essi in maniera appropriata ed efficace nelle forme più consone alle finalità primarie.

Occorre, pertanto, che alle norme generali, fissate dalle leggi, si affianchi un regolamento interno, che quelle norme richiami ed altre ne stabilisca di carattere particolare, per un ordinato svolgimento dell’azione educativa.

INDICE GENERALE DEGLI ARTICOLI

Art. 1  Tipologia

Art. 2  Disposizioni generali

Art. 3  Elezioni  degli  organi  collegiali

Art. 4  Partecipazione   degli  organi  collegiali

Art. 5  Assenze degli  organi  collegiali

Art. 6  Decadenza degli  organi  collegiali

Art. 7  Proroga degli  organi  collegiali

Art. 8  Verbalizzazione degli organi  collegiali

Art. 9  Responsabilità degli  organi  collegiali

Art. 10 Vigilanza sugli  organi  collegiali

Art. 11 Consigli  di  classe

Art. 12 Collegio dei docenti

Art. 13 Consiglio di Istituto

Art. 14 Giunta esecutiva

Art. 15  Comitato per la valutazione del servizio dei docenti

Art. 16 La palestra

Art. 17  I laboratori

Art. 18 Le comunicazioni scuola - famiglia

Art. 19 Fotocopie

Art. 20 Accesso alle aule

Art. 21 L’ingresso degli alunni

Art. 22 La giustificazione dei ritardi

Art. 23 La giustificazione delle assenze

Art. 24  Uscita anticipata dalla scuola

Art. 25  L’intervallo

Art. 26   Spostamento degli alunni all’interno dell’edificio scolastico e uso dei servizi igienici

Art. 27 L’uscita degli alunni al termine delle lezioni

Art. 28 L’uso degli ambienti

Art. 29 Art. 30 Art.31 Art. 33 Art. 34 Docenti

Art. 35 - Art. 52 Visite Guidate

Art. 53 Pubblicità degli atti del Consiglio d'Istituto

Art. 54 Pubblicità degli atti del Collegio Docenti

Art. 55 Accesso agli atti

Art. 56 Disposizioni finali 

Art. 57 Entrata in vigore.

 

 

PARTE  PRIMA

 

Organi collegiali

Art. 1 Tipologia

Nella Scuola Media Statale di Via Martiri d’Ungheria operano i seguenti organi collegiali:

1)      Consiglio di classe

2)      Collegio dei Docenti;

3)      Consiglio di Istituto; Giunta Esecutiva;

4)      Comitato per la valutazione del servizio dei docenti.

Oltre i suddetti organi collegiali sono  previsti  un Comitato Studenti ed un’ Assemblea dei Genitori.

 

Art. 2  Disposizioni generali

Le attività degli organi collegiali devono essere programmate all'inizio dell'anno scolastico.

L'impegno orario per lo svolgimento delle riunioni del Consiglio di Classe e del Collegio dei Docenti non può eccedere il limite orario stabilito dal C.C.N.L. in vigore.

Sono escluse dal computo delle ore - perché considerate obbligatorie - le riunioni  del Consiglio di Classe destinate alle valutazioni periodiche e finali degli alunni (scrutini).

Ogni organo collegiale programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, al fine di realizzare, entro i limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse.

Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie. Il coordinamento risulta necessario quando un parere, o una decisione, di un organo siano condizione indispensabile ad altro organo per le sue decisioni.

Le adunanze degli Organi collegiali si svolgono in orario extrascolastico.

 

Art. 3  Elezioni  degli  organi  collegiali

Le elezioni che riguardano gli organi collegiali di durata annuale hanno luogo, possibilmente, nello stesso giorno ed entro il  31 ottobre di ogni anno scolastico.

Le elezioni che riguardano invece gli organi collegiali di durata triennale hanno luogo nei giorni fissati dalle OO.MM. e/o dalle Circolari della Direzione Generale per la Regione Campania.

  

Art. 4  Partecipazione   degli  organi  collegiali

Negli edifici scolastici sono messi a disposizione appositi spazi per l’affissione di scritti riguardanti l’illustrazione dei programmi, dal 18° al 2° giorno per le votazioni; entro lo stesso periodo è consentita la distribuzione, nei locali scolastici, di scritti relativi al programma.

Per le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe è consentito di tenere, fuori dell’orario scolastico, riunioni di genitori degli alunni iscritti.

Dette riunioni non possono superare il numero di due per ogni classe.

Le richieste per le riunioni sono presentate da almeno cinque genitori per ogni classe entro il 15° giorno antecedente a quello fissato per le elezioni.

I docenti e il personale A.T.A. nominati componenti dei seggi elettorali non possono rinunziarvi senza giustificato motivo. Gli stessi, se la valutazione si è svolta in giorno festivo, hanno diritto a recuperare in altro giorno il riposo non goduto.

E' consentito di tenere assemblee dei genitori sia, di classe che di corso o generali. Le richieste per tali riunioni sono presentate, per iscritto,  al preside da almeno cinque genitori per ogni classe.

 

 

Art. 5  Assenze degli  organi  collegiali

I membri eletti che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dei rispettivi Consigli, decadono dalla carica e vengono sostituiti.

L’assenza è da ritenersi giustificata qualora l’interessato comunichi al Presidente dell’Organo i motivi dell’assenza prima dell’inizio della seduta.

L’assenza dei Consiglieri sono registrate nel verbale di ciascuna seduta con l’annotazione se sono giustificate o meno.

Durante i periodi di assenza degli insegnanti resta sospeso soltanto l’obbligo delle prestazioni derivanti dal rapporto di servizio, ivi inclusa la partecipazione al Collegio dei docenti e ai Consigli di classe, per cui gli impegni scaturenti da fonti diverse restano pienamente esercitabili, sempre che non vi siano altre cause ostative. Pertanto gli insegnanti membri del Consiglio d’Istituto e del Comitato di valutazione del servizio, anche se assenti, possono partecipare alle riunioni di tali organi, dal momento che tale partecipazione trae origine più che dal rapporto di servizio, dall’avvenuta elezione.

 

Art. 6  Decadenza degli  organi  collegiali

I genitori di alunni frequentanti l’ultimo anno della Scuola Media decadono dai rispettivi Consigli di classe e d’Istituto il 1° settembre successivo al conseguimento della Licenza Media.

Essi restano in carica soltanto se, nel nuovo anno scolastico, hanno un altro figlio che frequenta la scuola media.

Riacquistano i requisiti di eleggibilità se nel corso del triennio un altro figlio frequenta la scuola media.

Per gli altri casi di decadenza per i casi d’incompatibilità e per le modalità di surroga valgono le disposizioni vigenti.

La decadenza da membro della Giunta Esecutiva non comporta anche quella da membro del Consiglio d’Istituto.

La decadenza è oggetto di apposita delibera dell’organo interessato.

 

 
Art. 7  Proroga degli  organi  collegiali

I rappresentanti dei genitori, purché non abbiano perso i requisiti di eleggibilità, continuano a far parte, fino all’insediamento dei nuovi eletti dei Consigli di Classe dell’anno scolastico successivo.

Parimenti, i poteri del Consiglio d’Istituto sono prorogati fino all’insediamento del nuovo Organo.

La proroga dei poteri si applica altresì al Comitato di valutazione del servizio degli insegnanti ed ai docenti incaricati di collaborare con il Preside fino alla nomina dei nuovi eletti.

Il Consiglio d’Istituto può funzionare anche se privo di alcuni membri cessati per perdita dei requisiti – purché quelli in carica non siano inferiori a tre – in attesa dell’insediamento dei nuovi eletti.

Per la proroga degli OO.CC. valgono le norme della legge 444/94.

 

 

 
Art. 8  Verbalizzazione degli organi  collegiali

Le funzioni di Segretario di ogni Organo Collegiale sono attribuite dal Presidente ad uno dei Consiglieri.

Di ogni seduta il Segretario redige un verbale su apposito registro a pagine numerate.

Ogni membro dell’Organo Collegiale può chiedere che sia posta a verbale una propria dichiarazione.

Ciascun verbale viene letto al termine della seduta o all’inizio della successiva, indi sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il componente designato a svolgere le funzioni di segretario è tenuto ad accettare l’incarico, a meno che non vi siano gravi e  giustificati motivi che vanno documentati.

 

 
Art. 9  Responsabilità degli  organi  collegiali

Nell’eventualità di delibere illegittime da parte degli Organi Collegiali, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i membri dell’Organo Collegiale che hanno partecipato alla deliberazione.

La responsabilità è esclusa per coloro che non abbiano partecipato alla deliberazione o che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

 

 
Art. 10 Vigilanza sugli  organi  collegiali

La vigilanza sugli Organi Collegiali è disciplinata dal D.P.R. 275/’99.

Il CSA, sentito il Consiglio Scolastico Provinciale (in futuro Consiglio Scolastico Locale), ai sensi del comma 7 dell’art. 28 del T.U. n° 297/’94, in caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento del Consiglio di Istituto, procede allo scioglimento dello stesso.

Art. 11 Consigli  di  classe

a)   La composizione e il funzionamento dei Consigli di classe sono fissati dall’art. 5 del T.U. n. 297/94.

b)   Il Consiglio di Classe, presieduto dal Dirigente Scolastico, è composto dai docenti della classe e da quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe medesima

c)    Il Consiglio di Classe si riunisce, secondo il calendario delle attività indicato nel P.O.F.

d)   Il Consiglio di classe è convocato dal Presidente oppure su richiesta scritta e motivata di 1/3 dei componenti in carica, escluso il Presidente.

e)   La convocazione viene fatta a mezzo "REGISTRO DEGLI AVVISI", a disposizione in sala docenti e/o presso gli uffici. La non sottoscrizione dello stesso da parte del docente non costituisce titolo per giustificare l'eventuale assenza alla riunione. I docenti che si assentano sono tenuti a giustificare l'assenza, anche se sono stati presenti in servizio durante le ore che precedono la riunione medesima.

f)     L'avviso di una convocazione deve indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell'organo collegiale.

g)   Di ogni riunione deve essere redatto un apposito verbale. Il verbale scritto su apposito registro a pagine numerate, deve recare la firma del Segretario e del Presidente dell'organo collegiale.

h)   Il Consiglio di classe, essendo a struttura non fissa, può essere convocato, secondo le esigenze, per classi parallele. Per assicurare funzionalità ed efficacia ai lavori del Consiglio di classe, l’attività preparatoria delle riunioni è curata dal docente con funzione di coordinatore.

i)     Il Consiglio di classe è presieduto, se assente il  presidente, dal coordinatore del consiglio medesimo.

j)     Il coordinatore è scelto, previo assenso dell’interessato, tra i docenti di classe e nominato dal Presidente.

 

Art. 12            Collegio dei docenti

a)   Il Collegio dei Docenti è composto dal personale docente con contratto a tempo indeterminato e determinato in servizio nella Scuola ed è presieduto dal Preside o in sua assenza, dal docente vicario.

b)   Il Collegio dei Docenti ha potere deliberante nella materia prevista dal T.U. n° 297/’94 , nella stessa materia esercita azione di proposta, di promozione, di indagine e di valutazione .

c)    È convocato dal Dirigente Scolastico secondo il calendario delle attività indicato nel P.O.F, il quale dispone la convocazione del Collegio entro cinque giorni prima della data prevista per la riunione..; un terzo dei suoi membri può chiedere la convocazione straordinaria.

d)   La convocazione viene fatta a mezzo "REGISTRO DEGLI AVVISI", a disposizione in sala docenti e/o presso gli uffici. La non sottoscrizione dello stesso da parte del docente non costituisce titolo per giustificare l'eventuale assenza alla riunione. I docenti che si assentano sono tenuti a giustificare l'assenza, anche se sono stati presenti in servizio durante le ore che precedono la riunione medesima.

e)   L'avviso di una convocazione deve indicare gli argomenti da discutere e deliberare nella seduta dell'organo collegiale.

f)     E’ prevista la possibilità che il Presidente in particolari casi, ravvisandone la necessità e l’urgenza, possa accorciare i tempi della convocazione. In tal caso si farà ricorso anche alla convocazione telefonica.

g)   Di ogni riunione deve essere redatto un apposito verbale. Il verbale scritto su apposito registro a pagine numerate, deve recare la firma del Segretario e del Presidente dell'organo collegiale.

h)   Le funzioni del segretario del Collegio sono attribuite dal Presidente ad uno dei suoi collaboratori.

i)     Le sedute del Collegio dei docenti sono regolamentate nel modo seguente:

l’ordine del giorno dei lavori del collegio è stabilito dal Presidente; formulato l’ordine del giorno dei lavori del collegio, ogni argomento verrà presentato da parte del presidente o sotto forma di bozza o sotto forma di relazione verbale, per essere discusse e successivamente votate;  eventuali bozze o proposte alternative, presentate al Presidente, potranno essere illustrate dal proponente in sede di riunione del collegio e poi successivamente votate; lo stesso procedimento vale per eventuali emendamenti alla bozza del proponente. Con l’unica variante che, in questo caso, ogni emendamento sarà votato singolarmente; è data facoltà, a chi abbia interesse, di rendere dichiarazioni. Se si vuole che tali dichiarazioni vengano verbalizzate dovranno essere rese per iscritto seduta stante. Esse saranno trasfuse fedelmente nel verbale.

j)     Il Presidente conferisce la parola secondo l’ordine delle richieste di intervento; fa rispettare i tempi di intervento stabiliti; richiama gli oratori, i cui interventi esulano dall’argomento in discussione; mette in votazione per alzata di mano, nel corso della discussione, le mozioni d’ordine di carattere procedurale (proposte di inversione all’ordine del giorno, limitazione della durata degli interventi,  breve sospensione o aggiornamento della seduta, ecc..); pone in  votazione, al termine della discussione su ogni singolo argomento all’ordine del giorno, la deliberazione conclusiva. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo quanto diversamente stabilito dal presente regolamento; in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente. La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.

 
Art. 13            Consiglio di Istituto

a)   Il Consiglio d’Istituto è l’organo di governo della scuola. La composizione, le funzioni e le competenze sono stabilite dal Titolo I del T.U. n. 297/94, dal D.I. 28/5/1975, dal D.I. n° 44 del 1/02/2001  e dalle disposizioni ministeriali.

b)   Il Consiglio d’Istituto è eletto ogni tre anni. La data delle votazioni è fissata dal M.I.U.R.

c)    Il Consiglio d’Istituto è  convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo il Presidente. Il presidente del Consiglio di Istituto è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta esecutiva

d)   La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'organo collegiale e mediante l'affissione all'albo di apposito avviso. Per eventuali riunioni che rivestano carattere di urgenza è sufficiente per la convocazione l’affissione all’albo dell’avviso e, se possibile, la comunicazione verbale o telefonica fatta anche il giorno antecedente alla riunione.

e)   La prima convocazione del Consiglio d’Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri da parte del Provveditorato agli Studi, è disposta dal Preside. Oltre la Giunta e il Presidente, il Consiglio può deliberare di eleggere un vicepresidente, da votarsi tra i genitori membri del Consiglio stesso secondo le modalità previste per l’elezione del Presidente.

f)     Nella prima seduta il Consiglio è presieduto dal Preside ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto.E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio. Qualora nella prima votazione non si raggiunga detta maggioranza si procede ad una seconda votazione dopo la quale risulta eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza relativa dei voti e sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio. In caso di parità di voti non viene eletto il più anziano di età ma è necessario che la votazione abbia a ripetersi fino al raggiungimento della maggioranza dei voti in favore di uno degli eligendi.

g)   Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vicepresidente, da votarsi fra I genitori componenti il consiglio stessi secondo le stesse modalità previste per l'elezione del presidente.

h)   Per la validità delle sedute del Consiglio è richiesta la presenza di metà più uno dei componenti in carica nel giorno della seduta stessa.

i)     L’ordine cronologico degli argomenti posti in discussione può essere variato dal Consiglio con “mozione d’ordine” approvata a maggioranza dei votanti.

j)     Su ciascun argomento iscritto all’ordine del giorno la Giunta Esecutiva può designare, tra i consiglieri, un relatore con il compito di introdurre la discussione nella seduta del Consiglio.

k)   Sui singoli argomenti iscritti all’ordine del giorno, il Consiglio può fissare una limitazione alla durata degli interventi.

l)     Il Presidente   conferisce la parola secondo l’ordine delle richieste di intervento; fa rispettare i tempi di intervento stabiliti; richiama gli oratori, i cui interventi esulano dall’argomento in discussione; mette in votazione per alzata di mano, nel corso della discussione, le mozioni d’ordine di carattere procedurale (proposte di inversione all’ordine del giorno, limitazione della durata degli interventi,  breve sospensione o aggiornamento della seduta, ecc..); pone in  votazione, al termine della discussione su ogni singolo argomento all’ordine del giorno, la deliberazione conclusiva. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo quanto diversamente stabilito dal presente regolamento; in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente. La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.

m) Alle sedute del Consiglio d’istituto  possono assistere, senza facoltà di parola, gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio stesso. Per essere ammessi alla sala riunione  del Consiglio gli elettori, di cui al precedente comma, devono farne richiesta scritta al Presidente ed al Dirigente Scolastico i quali valutano la richiesta e decidono nel rispetto delle norme vigenti. L’affluenza del pubblico non può superare la normale capienza della sala in cui si svolge la seduta. Il pubblico presente alla seduta non può intervenire nella discussione e deve astenersi da qualsiasi manifestazione di consenso o di assenso.

n)    Al fine di approfondire l’esame dei problemi riguardanti la vita e il funzionamento della scuola, che interessano anche la comunità locale o componenti di essa, il Consiglio può invitare, di volta in volta e con apposite delibere, a partecipare alle proprie riunioni, con facoltà di parola, rappresentanti della Provincia o del Comune, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o autonomi operanti nel territorio di competenza della scuola nonché rappresentanti del Distretto Scolastico di Nocera.

o)   L’invito viene rivolto dal presidente su mandato del Consiglio.

p)   A titolo consultivo possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio: gli specialisti che operano in modo continuativo nella Scuola con compiti medico psicopedagogici e di orientamento; i rappresentanti degli altri organi  collegiali, i rappresentanti delle unità multidisciplinari  delle AA.SS.LL.

q)   Per lo studio di particolari problemi o per l’organizzazione di determinate attività, il Consiglio può costituire apposite commissioni, formate da consiglieri eletti.. Ogni commissione può eleggere nel suo ambito un coordinatore, che riferisce alla Giunta e al Consiglio sull’attività svolta. Esse non possono avere alcun potere decisionale e svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dallo stesso Consiglio. Tali Commissioni possono avvalersi della collaborazione di esperti esterni al Consiglio

r)    Il Consiglio d’Istituto, a maggioranza assoluta dei componenti in carica, può revocare il mandato al Presidente e/o alla Giunta Esecutiva, sulla base di distinte mozioni di sfiducia poste all’ordine del giorno e su richiesta scritta di almeno 1/3 dei consiglieri in carica. Le votazioni sulle mozioni di sfiducia si effettuano per appello nominale.

s)    In caso di scioglimento del Consiglio, con atto del Provveditore agli Studi, si intende automaticamente sciolta anche la Giunta Esecutiva, essendo questa, emanazione del Consiglio.Consequenziale allo scioglimento è la nomina, da parte del Provveditore agli Studi, di un commissario straordinario, di cui all’art. 9 del D.I. 28 maggio 1975, con il compito di preparare immediatamente le elezioni del nuovo Consiglio e di provvedere agli improrogabili atti di amministrazione.Il commissario straordinario firma, unitamente al Preside e al Segretario dell’Istituto, gli ordini di incasso e di pagamento e qualsiasi altro atto contabile che comporti impegno di spesa

 
Art. 14            Giunta esecutiva

 a)      La Giunta Esecutiva, eletta dal Consiglio secondo le disposizioni di cui all’art. 8 del T.u. n. 297/94, ha compiti istruttori ed esecutivi rispetto all’attività del Consiglio, al quale spetta ogni potere decisionale.

b)      La Giunta Esecutiva è convocata dal suo Presidente, che è il Preside. Il Dirigente scolastico convoca la Giunta prima di ogni riunione del Consiglio d’Istituto. La Giunta Esecutiva deve altresì essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta il Presidente del Consiglio d’Istituto o due membri della Giunta medesima.

c)      L’avviso di convocazione deve essere recapitato ai membri della giunta con almeno due giorni di anticipo sulla data della riunione.

d)      Le sedute della Giunta sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti in carica.

e)      Ad essa compete, pertanto, la preparazione del materiale da presentare al Consiglio per la decisione degli argomenti all’ordine del giorno e l’attuazione delle rispettive delibere.

f)       Poiché la competenza a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio spetta al Preside mediante l’emanazione del formale provvedimento esecutivo, fatto salvo, per ciò che si riferisce alla firma degli atti contabili, alla Giunta spetta la definizione dei tempi e dei modi di esecuzione delle stesse.

g)      In presenza di esigenze straordinarie e indifferibili, il Preside può adottare, a norma dell’art. 396 del T.U. n. 297/94, i provvedimenti di emergenza strettamente necessari a quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola.      

h)      Dei  provvedimenti adottati, il Dirigente Scolastico informa immediatamente il Provveditore agli Studi e, qualora i provvedimenti stessi riguardino materie di competenze del Consiglio, presenta motivata relazione al Consiglio predetto, nella prima seduta, per le eventuali deliberazioni di competenza.

i)        Prima di dare corso alle spese deliberate dal Consiglio, il Dirigente Scolastico si accerta che le deliberazioni di spesa non siano in contrasto con le vigenti disposizioni di legge o di regolamento (es. che la spesa non superi la disponibilità del bilancio) delle deliberazioni di spesa ritenute irregolari o illegittime il Dirigente Scolastico promuove il riesame da parte del Consiglio d’Istituto.

 

    

Art. 15  Comitato per la valutazione del servizio dei docenti

 

a)      Il Comitato per la valutazione del servizio dei docenti, essendo organo collegiale perfetto, opera con la presenza di tutti i membri.

b)      E’ convocato dal Preside

- per la valutazione del servizio richiesta da singoli interessati a norma dell'art. 66 del D.P.R. 31/05/74, n° 417 ;

- a conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi dell'art.58 del D.P.R. 31/5/74, n° 417;

 - ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

 

 

PARTE  SECONDA

 

Norme generali

 

Art. 16 La palestra

a)   Per tutti i giorni della settimana- esclusi i festivi – la palestra è aperta per lo svolgimento della normale attività didattica dalle ore 8,30 alle ore 14,30.

b)   Il pomeriggio la palestra è aperta fino alle ore 18,00 per le attività sportive integrative. Dopo tale orario la palestra previa delibera del Consiglio di Istituto, può essere concessa in uso alle Società sportive, se ne ricorrono i presupposti ed alle condizioni stabilite dall’apposito regolamento.

c)    Gli alunni che devono partecipare alla lezione di Educazione Fisica sono tenuti a:

-         aspettare l’insegnante in classe e  predisporsi per andare in palestra senza arrecare disturbo         alle altre classi ed entrare in palestra in modo allineato e disciplinato.

d)   Gli alunni devono indossare un abbigliamento sportivo, comodo e consono all’attività fisica,  consistente in:

-maglietta bianca;

          -tuta;

-scarpe ginniche.

e)   Gli alunni che non possono, per motivi di salute, partecipare alle lezioni, devono portare una giustificazione scritta all’insegnante.

f)     Gli alunni che non portano tuta e scarpe ginniche per negligenza e/o con l’intento di sottrarsi alle attività di educazione fisica saranno impegnati dall’insegnante in attività sostitutive.

Art. 17  I laboratori

Il laboratorio scientifico

Ogni insegnante di Scienze può usufruire del laboratorio, un’ora alla settimana per classe, secondo un calendario concordato dagli insegnanti stessi all’inizio dell’anno scolastico e affisso all’ingresso del laboratorio

I docenti di altre materie possono utilizzare l’aula del laboratorio previo accordo con il docente di Scienze indicato sull’orario.

Sono da riportare su apposito registro le attrezzature di volta in volta utilizzate e gli esperimenti effettuati.

Il laboratorio di pittura

Per le esercitazioni grafiche è allestito un laboratorio di pittura di cui possono usufruire i docenti di Ed. artistica, secondo un calendario preventivamente concordato e affisso all’ingresso del laboratorio.

Il laboratorio di informatica

Ne è consentito l’uso solo in presenza di personale ( docente e A.T.A.) responsabile, appositamente delegato dal Preside.

Ogni alunno è tenuto a registrare la propria presenza in laboratorio apponendo la firma sull’apposito registro.

All’inizio di ogni anno scolastico, in base alle esigenze della programmazione didattica, curriculare ed extracurriculare, l’uso del laboratorio viene calendarizzato e il calendario affisso all’albo delle attività didattiche.

La biblioteca

La biblioteca è aperta per il prestito a casa e come centro di documentazione e vi potranno accedere piccoli gruppi di studenti guidati e consigliati, in caso di necessità, dall’insegnante presente. Il prestito, della durata di venti giorni dalla data della consegna, viene gestito e registrato dal docente stesso.

La sala teatro

La prenotazione e la richiesta delle attrezzature didattiche ( videoregistratore, lavagna luminosa, proiettore per diapositive, microfoni, videoregistratore con videoproiettore, registratori, ecc.) devono essere registrate sull’apposito registro custodito in segreteria.

Art. 18 Le comunicazioni scuola - famiglia

All’inizio dell’anno scolastico il Collegio dei Docenti fissa i criteri generali per la compilazione del calendario degli incontri tra insegnanti e genitori, tenendo conto delle proprie esigenze di programmazione e delle proposte fatte dalle famiglie nell’anno precedente.

Entro il mese di Ottobre la Scuola provvede a stilare il calendario e a distribuirlo in fotocopia a
tutti gli alunni, unitamente ad una dichiarazione da far firmare ai genitori per avvenuto ricevimento.

Per problemi urgenti la Scuola può convocare i genitori tramite comunicazione scritta, specificando il giorno, l’ora, la persona con cui conferire e la causa della convocazione.

Al di fuori degli orari di ricevimento stabiliti, in caso di necessità e urgenza , i genitori possono chiedere un colloquio con gli insegnanti, tramite diario o mezzi di comunicazione pi riservati.

Il docente che vorrà convocare i genitori di un alunno per qualsivoglia motivo dovrà farlo previo appuntamento, non durante le sue ore di lezione per non interrompere il normale svolgimento dell’attività didattica.

Le comunicazioni di servizio (scioperi, assemblee, festività  promozione, di attività scolastiche ecc.) sono trasmesse con adeguato anticipo tramite diario e debbono essere controfirmate dai genitori per presa visione.

Nel caso che la comunicazione sia urgente e l’alunno non abbia provveduto a farne prendere visione ai genitori, la scuola contatta direttamente la famiglia tramite telefono.

Le comunicazione relative ad attività scolastiche che comportino oneri di spesa ( partecipazioni a concerti, a proiezioni di film, a spettacoli teatrali ecc.), debbono essere trasmesse alle famiglie tramite un apposito stampato contenente, tutte le informazioni necessarie. Lo stampato viene distribuito agli alunni, che provvedono a restituirlo nei tempi stabiliti e debitamente firmato. L’alunno che abitualmente non provvede a riportare a Scuola le comunicazioni controfirmate entro i termini previsti, di qualunque genere esse siano può incorrere in provvedimenti disciplinari.

Eventuali reclami ed osservazioni nei confronti dell’ istituzione scolastica sono presi in considerazione soltanto se circostanziati e supportati da riscontri oggettivi.

 

 

Art. 19 Fotocopie

 

E’ possibile effettuare fotocopie tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 11, con esclusione della ricreazione. Le fotocopie che servono per la prima ora di lezione vanno prenotate il giorno precedente.

Ogni classe nomina, tra gli alunni, un responsabile a cui l’insegnante, che lo ritenga opportuno, possa affidare il compito di richiedere le fotocopie necessarie. L’alunno delegato deve esibire al personale addetto un appunto scritto, firmato dal docente della classe.

Ogni classe dispone di un budget - fotocopie gratuito il cui ammontare viene determinato anno per anno dal Consiglio di Istituto.

Art. 20 Accesso alle aule

 

L’ingresso nelle aule di persone estranee alla scuola, siano essi privati cittadini o rappresentanti di Enti, Istituti ed Associazioni, deve essere autorizzato dal Dirigente Scolastico sentita la Giunta Esecutiva.

I rappresentanti di libri o di altro materiale didattico da vendere agli alunni depositeranno in presidenza un esemplare di tale prodotto. La Giunta Esecutiva, esaminati i saggi, deciderà se dare o meno l’autorizzazione per la vendita agli alunni nelle singole classi. I rappresentanti che propongono materiale didattico o altro ai docenti dovranno avere il permesso del Dirigente Scolastico.

 

PARTE  TERZA

 Alunni

 

Art. 21            L’ingresso degli alunni

a)   Gli alunni che arrivano in anticipo dalle varie località  limitrofe , accedono, attraverso il cancello, negli spazi delimitati dalla recinzione (palestra scoperta) e aspettare in ordine l’orario di entrata. In caso di pioggia possono sostare nel corridoio del piano terra.

b)   La sorveglianza è affidata ai collaboratori scolastici.

c)    Al suono della prima campanella (8.25), in ordine e in silenzio, gli alunni debbono raggiungere le proprie aule,dove trovano i loro insegnanti ad attenderli.

d)   Gli insegnanti della prima ora attendono gli alunni nelle rispettive aule.

e)   Un secondo squillo di campanella, alle ore 8.30, segnala l’inizio effettivo delle lezioni.

f)     I cinque minuti che intercorrono tra il primo e il secondo squillo di campanella, sono utilizzati per sistemare il materiale scolastico sotto i banchi, per consentire agli alunni ritardatari di entrare in aula, per controllare la giustificazione delle assenze e per espletare tutte le operazioni necessarie all’avvio dell’attività scolastica.

g)   Dopo l’inizio delle lezioni, la porta principale deve essere chiusa. Nessuna persona estranea può accedere nell’edificio scolastico e nelle aule senza il permesso del preside.

Art. 22 La giustificazione dei ritardi

g)   La giustificazione dei ritardi è affidata all’insegnante della prima ora.

h)   Gli alunni che giungono in aula dopo le ore 8.30 sprovvisti di una regolare giustificazione, vengono ammessi alle lezioni con riserva.

i)     Il ritardo va indicato sul foglietto delle assenze e sul registro di classe; il coordinatore di classe avrà cura di controllare (in segreteria) il numero dei ritardi ogni due settimane e segnalare in presidenza i nominativi degli alunni che in questo arco di tempo hanno superato i tre ritardi.

j)     Se il ritardo dovesse risultare abituale, il caso deve essere segnalato al Dirigente Scolastico o ad uno dei suoi collaboratori; i conseguenti provvedimenti disciplinari sono riportati sul registro di classe e notificati alla famiglia.

k)   Qualora vi siano delle ragioni che impediscano oggettivamente all’alunno di giungere a scuola in orario, la famiglia deve segnalarle per iscritto alla Presidenza, che provvede a vagliarle e a comunicarle ai docenti, mediante annotazione sul registro di classe.

 

Art. 23 La giustificazione delle assenze

a)   La giustificazione delle assenze è effettuata seguendo gli stessi criteri generali stabiliti nei commi delle disposizioni relative alla giustificazione dei ritardi.

b)   Le assenze debbono essere giustificate esclusivamente su di un apposito libretto, che i genitori ritireranno in segreteria, previa apposizione della propria firma alla presenza di uno dei dipendenti dell’ufficio.

c)    Le giustificazioni possono essere accettate soltanto se recano una firma precedentemente depositata in segreteria, con le modalità  stabilite per il ritiro del libretto di cui sopra.

d)   Qualora l’alunno non giustifichi ancora dopo tre giorni, viene segnalata la mancanza sul registro di classe e contattata la famiglia.

e)   Per le assenze dovute a malattia, qualora le stesse si protraggono per oltre 4 giorni, ivi compresi quelli festivi, oltre alla giustificazione di rito, deve essere presentato anche un certificato medico, attestante l’avvenuta guarigione. Chi non porta il certificato medico viene ammesso a scuola, ma non in classe e sarà contattata  la famiglia.

f)     La presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, anche a tutte le attività previste dalla programmazione scolastica ( visite guidate, lezioni itineranti ecc.). Le assenze alle medesime, debbono essere preventivamente segnalate al coordinatore e adeguatamente giustificate.

g)   In caso di sciopero del personale scolastico, l’assenza dello studente deve comunque essere giustificata motivandola con lo sciopero.

h)   Quando si esauriscono gli spazi del libretto o si smarrisce, il genitore deve presentarsi personalmente in segreteria per ritirarne uno nuovo. Per ottenere il secondo libretto sarà necessario versare la somma stabilita.

 

Art 24  Uscita anticipata dalla scuola

a)   I permessi di uscita anticipata vengono firmati soltanto dal Preside, o da un suo delegato.

b)   Gli alunni possono lasciare la scuola prima del termine delle lezioni soltanto a condizione che ne facciano personalmente richiesta i genitori e che siano prelevati da un familiare conosciuto, o comunque identificabile in modo certo. L’uscita deve avvenire possibilmente alla fine dell’ora di lezione.

c)    Non è consentito agli alunni di lasciare la scuola in compagnia di fratelli o sorelle minorenni, o di persone di cui non sia possibile accertare il rapporto di parentela.

Art. 25  L’intervallo

a)   L’intervallo inizia alle ore 10.20 e termina alle ore 10.30 nel primo quadrimestre; nel secondo quadrimestre inizia alle ore 10.30 e termina alle ore 10.40.

b)   Gli alunni effettuano la ricreazione, sotto la sorveglianza dell’insegnante della seconda ora nel primo quadrimestre e dell’insegnante della terza ora nel secondo quadrimestre.

c)    Per tutta la durata dell’intervallo è vietato recarsi al bagno.

d)   Per l’uscita ai bagni si potrà disporre di un tempo che va dalle ore 9.30 alle ore 13.00. Ogni alunno ha la possibilità, sempre munito di cartellino, di uscire massimo due volte, dopo aver annotato sulla tabella predisposta da ritirare in segreteria.

 

         

Art. 26   Spostamento degli alunni all’interno dell’edificio scolastico e uso dei servizi igienici

a)   E’ fatto divieto agli alunni di passare tra i piani se non autorizzati dai docenti e comunque, muniti di cartellino.

b)   Gli alunni che si recano in palestra, nelle aule speciali, nei laboratori, o in altri ambienti per attività alternative, devono essere accompagnati, all’andata e al ritorno, dagli insegnanti che fanno uso dei suddetti locali

c)    Compatibilmente con le altre esigenze di servizio, i collaboratori scolastici vigilano nei corridoi, controllano gli spostamenti degli alunni, si tengono a disposizione delle aule di pertinenza, stazionano in prossimità delle stesse, sorvegliano le aule rimaste momentaneamente vuote.

d)   L’uso del telefono in segreteria, da parte degli alunni, è consentito solo per cause di effettiva necessità ed urgenza e comunque dietro autorizzazione del Preside.  Si esclude la possibilità di telefonare ai genitori per la richiesta di materiale dimenticato.

e)   Al termine dell’ora di lezione, qualora debba essere effettuato il cambio dell’insegnante, gli alunni possono alzarsi e muoversi compostamente all’interno dell’aula, o di altro ambiente di lavoro, ma non uscire nel corridoio, o in altro spazio di servizio, se non in caso di giustificata necessità e con la preventiva autorizzazione dell’insegnante, o di altro assistente.

f)     In ogni caso, nell’interno dell’edificio scolastico, deve essere osservato il silenzio necessario per il regolare svolgimento delle lezioni.

Art. 27 L’uscita degli alunni al termine delle lezioni

a)   Al termine delle lezioni del mattino l’uscita degli alunni avviene al suono della campanella. Le norme che regolamentano l’uscita sono comunicate all’inizio di ogni anno scolastico.

b)   Gli insegnanti dell’ultima ora, dopo aver disposto gli alunni in fila, li accompagnano fino all’uscita o a mensa, assicurando il regolare deflusso dei ragazzi in corrispondenza delle porte e il rispetto delle norme di sicurezza lungo le scale.

 

 

Art. 28 L’uso degli ambienti

L’uso degli spazi comuni per lo svolgimento di attività didattiche non deve recare disturbo al normale svolgimento delle lezioni.

Gi alunni devono tenere puliti e in ordine gli ambienti in cui svolgono la propria attività

Gli stessi si adoperano per la buona conservazione del materiale scolastico. Qualsiasi danno procurato volontariamente, la cui responsabilità sia accertata, deve essere risarcito.

Qualora non si trovi il responsabile di un danno arrecato nell’aula, lo stesso viene risarcito dagli alunni di quell’aula.

È assolutamente vietato l’uso del cellulare.

 

 

 


 

PARTE  QUARTA

  

 Docenti

Art. 29

Il docente in servizio deve essere presente a scuola almeno cinque minuti prima dell’inizio dell’ora per consentire il puntuale avvio dell’attività didattica, firma il registro di presenza che, ad inizio lezione , viene ritirato e consegnato in presidenza dove il docente ritardatario si reca per firmare e giustificare il ritardo.

Il docente all’inizio della prima ora vigila sull’ingresso degli alunni in classe e si assicura che quelli che entrano da una assenza consegnino l’apposita giustifica firmata da un genitore, il certificato medico, dopo quattro giorni consecutivi di assenza, e tutte le comunicazioni scuola-famiglia firmate. L’avvicendamento dei docenti deve avvenire con la massima sollecitudine. A tale scopo ogni docente ha cura di terminare la propria lezione al suono della campanella evitando di effettuare comunicazioni di qualsiasi genere durante il cambio.

La sorveglianza degli alunni è affidata all’insegnante in uscita. In caso di oggettiva necessità egli può avvalersi della collaborazione del personale ausiliario, il quale, al suono della campanella, deve rendersi disponibile interrompendo momentaneamente qualsiasi altra attività. E’ assolutamente vietato affidare agli alunni compiti da svolgere in ambienti non vigilati.

Il docente non deve mai lasciare la sua classe incustodita durante l’ora di lezione, può allontanarsi solo eccezionalmente per impellenti necessità dopo aver affidato temporaneamente gli alunni ad un collaboratore scolastico.

Il docente non deve assolutamente chiedere agli alunni di prelevare registri personali, libri, chiavi di laboratorio o quant’altro si trovi custodito nei locali della scuola, né possono dar loro libero accesso senza adeguata sorveglianza ai laboratori, in palestra, agli spazi esterni, ecc.

Un insegnante, qualora abbia la necessità di prelevare alunni di altre classi, deve farne personalmente richiesta ai colleghi interessati. Se questa viene accolta, l’uscita degli alunni dall’aula deve essere registrata sul diario di classe e controfirmata dal richiedente, il quale si assume automaticamente l’obbligo della vigilanza sugli alunni prelevati

 

Art. 30

Il docente deve costantemente aggiornare il proprio registro personale ed il registro di classe; il registro personale deve  essere custodito nel rispetto della normativa sulla privacy e deve essere consegnato in presidenza al termine del proprio ultimo scrutinio finale.

I registri di classe vanno presi la mattina dall’ insegnante della prima ora e riposti in sala docenti dall’insegnante dell’ultima ora.

I sussidi didattici vanno prenotati un giorno prima. Essi sono consegnati prima dell’inizio delle lezioni e devono essere restituiti alla fine delle lezioni, dall’insegnante che ha usato il sussidio il quale è tenuto a farlo “scaricare” dall’apposito registro. Il prestito dei sussidi didattici per più giorni è concordato con i docenti richiedenti.

I docenti sono tenuti a programmare e comunicare in Segreteria con almeno una settimana di anticipo, tutti gli impegni pomeridiani relativi a progetti che comportino la permanenza a scuola di gruppi di lavoro, l’utilizzo di strutture, laboratori o materiali rimanendo nell’ambito degli orari di apertura della scuola e in sintonia con le attività di segreteria (qualora sia necessario utilizzare le funzioni di questo ufficio).

Art. 31

Il docente, per tutta la durata dell’ora di ricevimento delle famiglie, deve essere presente nell’Istituto poiché l’ora di ricevimento rientra negli obblighi di servizio così come intesa dal legislatore (Art. 27 CCNL 2003). L’incontro con i genitori si svolge in sala professori; è assolutamente vietato far accedere gli stessi nelle aule durante le ore di lezione. Il docente che vuole convocare i genitori di un alunno per qualsivoglia motivo deve farlo, previo appuntamento, non durante le sue ore di lezione per non interrompere il normale svolgimento dell’attività didattica.

Art. 32

Le comunicazioni ai docenti avvengono sempre attraverso il registro che si trova all’ingresso della sala professori ed ogni docente, soprattutto chi è impegnato in più scuole, è tenuto a prendere visione con l’obbligo della firma.

I docenti di sostegno il cui alunno risulta assente devono comunicare la propria disponibilità  per eventuali disposizioni ed attendere  comunicazioni nella classe dell’alunno assente.

I coordinatori sono delegati a presiedere i Consigli di classe in caso di assenza del Dirigente Scolastico.

 

Art. 33

L’area  della palestra scoperta è funzionalmente destinata allo svolgimento delle attività ludico-sportive e come tale non può – in via ordinaria – essere utilizzata per altri scopi.

Tuttavia, in via eccezionale , il Dirigente – consapevole dell’esigenza che alcuni docenti hanno di parcheggiare,  la loro auto in luogo diverso dalla pubblica via, consentirà di introdurre le auto nell’area della palestra scoperta alle seguenti condizioni:

a)      che il rettangolo di gioco venga lasciato completamente libero;

b)      che le auto vengano parcheggiate negli spazi destinati alla sosta (come da piantina affissa in sala docenti);

c)      che il cancello d’ingresso venga aperto e chiuso dal docente che parcheggia l’auto (quest’ultima operazione deve essere fatta con solerzia e scrupolo, evitando cioè ogni qualsivoglia forma di “dimenticanza”);

d)      che il docente che parcheggi l’auto renda una dichiarazione scritta con la quale solleva la scuola da ogni responsabilita’ in ordine alla custodia dell’auto e agli eventuali danni che la stessa possa subire durante la sosta. In  caso di inadempienza nell’osservanza delle “CONDIZIONI” sopra enumerate sarà interdetto l’accesso alle auto

 

Art. 34

È vietato l’uso del telefono cellulare durante le ore di attività didattica.

È vietato fumare nella scuola ai sensi dell’attuale normativa

 

                                                 
PARTE  QUINTA

 

Visite guidate

 

Art. 35

I viaggi di istruzione vanno distinti tra loro in:

Viaggi d’integrazione culturale effettuati al fine di promuovere negli alunni una migliore conoscenza del loro Paese nei suoi aspetti paesaggistici, monumentali, culturali e folkloristici. Detti viaggi possono altresì prefiggersi la partecipazione a manifestazioni culturali varie, ovvero a concorsi che comportino lo spostamento in sede diversa da quella dove è ubicata la scuola. Per i viaggi effettuati all’estero, la motivazione è rappresentata dalla esigenza di conoscere la realtà sociale, economica, tecnologica, artistica di un altro Paese, specie se trattasi di Paese aderente alla UE.

Visite guidate e/o uscite didattiche effettuati nell’arco di una sola giornata, presso complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, gallerie, località di interesse storico-artistico, parchi naturali, ecc.

Il presente regolamento NON si applica ai viaggi connessi ad attività sportive (in tale categoria di iniziative rientra la partecipazione a manifestazioni sportive ) né agli scambi culturali: saranno esaminati dagli organi collegiali di volta in volta.

Art. 36

Programmazione e modalità di autorizzazione

Le visite guidate e i viaggi di istruzione sono da considerarsi parte integrante della programmazione didattica e rientrano tra le proposte dell’offerta formativa dell’Istituto contenuta nel P.O.F.  Si auspica perciò che tutte le classi frequentanti partecipino a gite e viaggi di istruzione. Nel POF si cercherà di organizzare le uscite dell’anno scolastico secondo una progettualità comune. Per tale motivo le destinazioni devono essere individuate all’inizio dell’anno scolastico o comunque in via orientativa entro novembre. Viaggi di più giorni devono essere approvati dal Consiglio d’Istituto dopo aver ottenuto il benestare dal Consiglio di classe. Le richieste di viaggi di istruzione o di uscite didattiche devono essere redatte secondo i tempi previsti e i modelli allegati.

 

Art. 37

Durata

I viaggi di istruzione debitamente programmati potranno avere la durata di un giorno per le classi prime e seconde, e di durata superiore, comunque non oltre i cinque giorni per le classi terze;

 

Art. 38

Limiti di data e di destinazione

I viaggi all’estero saranno valutati con particolare attenzione e i programmi di viaggio dovranno essere approfonditi con largo anticipo dagli organi collegiali della scuola.

 

Art. 39

Finanziamento

E’ opportuno che le spese previste per i viaggi siano contenute entro limiti ragionevoli, con un tetto massimo di € 280,00 di quota pro capite, al fine di evitare situazioni discriminatorie. Per venire incontro agli alunni in difficoltà, sulla base di comprovata documentazione in possesso della segreteria, il Consiglio d’istituto prevede a bilancio un fondo per contribuire in parte o integralmente alle spese relative ai viaggi, qualora se ne ravvisi la necessità.

  

Art. 40

Numero dei partecipanti

I viaggi devono essere predisposti dai consigli di classe per classi intere allo scopo di evitare discontinuità nella frequenza delle lezioni. Nessun viaggio può essere effettuato ove non sia assicurata la partecipazione di almeno i 2/3 dei componenti le singole classi coinvolte, anche se è auspicabile la presenza pressoché totale degli alunni delle classi. Ogni partecipante dovrà disporre, con ragionevole anticipo, del programma di viaggio.

 

Art. 41

Consenso dei genitori

Trattandosi di alunni minorenni, è tassativamente obbligatorio acquisire, per i viaggi di istruzione, il consenso scritto di chi esercita la potestà familiare che deve essere raccolto dall’insegnante responsabile dell’iniziativa e consegnato in segreteria.

 

Art. 42

Accompagnatori

Le visite e i viaggi di istruzione sono rigorosamente riservati agli alunni, eventualmente ai loro genitori, ai docenti e al personale A.T.A. accompagnatori.

Per le visite guidate della durata di un giorno è necessario l’accompagnamento di due insegnanti per classe, con un supplente disponibile a supplire il collega per eventuale indisponibilità improvvisa.

Per i viaggi di integrazione culturale è prevista la presenza di un accompagnatore per ogni 15 alunni. Nel caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, gli organi collegiali si riservano di provvedere alla designazione di un qualificato accompagnatore (vedi art. 8 C.M. n.291 del 14.10.1992), nonché di predisporre ogni altra misura di sostegno commisurata alla gravità della menomazione.

Il personale A.T.A. può concorrere all’accompagnamento insieme con i docenti.

Per i viaggi all’estero, almeno un docente accompagnatore deve essere in possesso di una buona conoscenza della lingua straniera diffusa nel Paese di destinazione. L’eventuale presenza di genitori è regolamentata dall’art. 4.3 della C.M. 291 del 14.10.1992.

 

Art. 43

Fondo straordinario per emergenze

Al docente organizzatore/accompagnatore responsabile della gita viene assegnato in caso di viaggi all’estero o in Italia, un fondo straordinario di € 250,00 per far fronte a eventuali spese medico-infortunistiche e/o sanitario-farmaceutiche urgenti e d’emergenza. Tale cifra, che non può essere utilizzata per altri scopi, dovrà essere restituita non appena conclusa la gita; eventuali spese dovranno essere documentate con pezze giustificative da inoltrare all’assicurazione o all’istituto scolastico per ottenere il rimborso.

 

Art. 44

Compiti del docente organizzatore

Il docente organizzatore:

a)      raccoglie le adesioni scritte dei docenti accompagnatori e supplenti tramite l’ apposito modulo allegato A;

b)      illustra al Consiglio di classe (con la presenza dei genitori rappresentanti) il programma della gita in tutte le sue fasi;

c)      raccoglie i consensi dei genitori;

d)      raccoglie le quote di partecipazione;

e)      distribuisce i pass già predisposti dalla segreteria;

f)        consegna al responsabile in segreteria  la somma raccolta.

g)      Compilazione dell’allegato B (solo per le visite di più giorni).

 

Art. 45

Compiti del Consiglio di classe

Il Consiglio di classe:

a)      discute e delibera la gita in tutte le sue fasi, fornendo le motivazioni didattico-culturali o sportive, il programma dettagliato con date, orari di partenza e arrivo, costi pro capite;

b)      informa le famiglie, in forma scritta o attraverso i rappresentanti dei genitori, sui dettagli e le finalità e programma dell’iniziativa e i nomi dei docenti accompagnatori;

c)      dovrà tenere presente il comportamento, l’impegno e la frequenza scolastica, nonché la puntualità nella presenza a scuola la mattina ( 8.15).

d)      decide la non partecipazione di un alunno o della classe motivando tale decisione;

e)      il verbale della delibera viene consegnato al preside.

 

Art. 46

Compiti della segreteria

La segreteria provvede a individuare al suo interno un addetto incaricato di svolgere attività di supporto all’organizzazione gite, il quale dovrà provvedere a:

a)      procurare almeno tre preventivi scritti di spesa da parte di ditte diverse, sia per il trasporto che per il soggiorno in albergo;

b)      raccogliere il materiale in possesso dei docenti organizzatori e archiviarlo in appositi fascicoli distinti per tipologia di viaggio (uscita didattica; viaggi di istruzione; viaggi per attività sportive) di facile consultazione, previo accertamento dell’ allegato C;

c)      acquisire e archiviare le certificazioni trasmesse dall’agenzia;

d)      elaborare cronologicamente e aggiornare un prospetto riepilogativo che verrà consegnato al Dirigente Scolastico per poterne relazionare nelle sedute di Giunta esecutiva e di Consiglio d’Istituto;

e)      acquisire copia o estremi della delibera dell’organo collegiale competente (C.I.) e inserirla nei fascicoli di cui al punto 1;

f)        se il C.I. lo ritiene opportuno (è facoltativo) deve trasmettere al Provveditorato un prospetto informativo sulle gite che si intendono svolgere una volta che queste sono state approvate;

g)      inoltrare i fax di conferma all’agenzia;

h)      predisporre gli elenchi degli alunni partecipanti e degli accompagnatori;

i)        raccogliere le relazioni finali e archiviarle.

 

L’addetto è inoltre tenuto, nel rispetto delle scadenze, a sollecitare i docenti organizzatori nel caso riscontrasse inadempienze nella raccolta del materiale.

 

 Art. 47

Compiti del Dirigente Scolastico

Tutta la documentazione inerente il viaggio di istruzione viene vista da una apposita commissione composta dal Dirigente Scolastico, dal Direttore S.G.A., dal responsabile del progetto P07 e dal docente organizzatore del viaggio stesso, che deve definire modalità e dettagli, presentandola all’ approvazione del Consiglio di Istituto.

 

Art. 48

Pass

Tutti i partecipanti ai viaggi o alle visite guidate devono essere in possesso del documento di identificazione (pass).

 

Art. 49

Assicurazione

Tutti i partecipanti, sia alunni che docenti, devono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni per tutto il periodo del viaggio.

 

Art. 50

Sicurezza delle destinazioni

La scelta della destinazione dovrà tenere in considerazione la sicurezza dei luoghi da visitare, gli eventuali rischi riconducibili a calamità naturali o di natura socio politica o altro ancora. Si dovranno acquisire informazioni dirette o svolgere sopralluoghi o stipulare convenzioni con un garante nei casi in cui si ritenga necessario.

 

Art. 51

Relazione finale

Al rientro dal viaggio, il docente responsabile dovrà presentare al preside, utilizzando apposito modulo (allegato B), relazione scritta sullo svolgimento del viaggio di istruzione, comprensiva del programma svolto, degli obiettivi raggiunti, del comportamento degli alunni e di eventuali inconvenienti incorsi.

 

Art. 52

Attività didattiche

Gli insegnanti avranno cura di coordinare le attività didattiche in modo da evitare interrogazioni e compiti in classe nel giorno seguente il rientro dalla gita.

 

 PARTE  SESTA

   Pubblicazione degli atti

Art. 53

PUBBLICITA’ DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO

La pubblicità degli atti del Consiglio deve avvenire mediante affissione nell’apposito Albo d’Istituto della copia del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio medesimo.

I tempi dell’affissione sono così regolamentati:

a)      copia del verbale, nella sua stesura provvisoria (bozza), sottoscritta dal Segretario e dagli altri componenti del Consiglio d’Istituto, viene affissa all’albo entro le ventiquattro ore successive;

b)      copia del verbale, nella sua stesura integrale e definitiva, sottoscritta dal Segretario e dal Presidente del Consiglio d’Istituto, debitamente autenticata dal Preside, viene affissa all’albo il giorno dopo la riunione della successiva seduta del Consiglio d’Istituto al fine di consentire lo svolgimento dell’operazione di : “lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente”.

La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un tempo non inferiore a dieci giorni.

I verbali sono custoditi presso l’ufficio di presidenza a disposizione di quanti, avendone legittimità, sono interessati a conoscerne il contenuto. Si accede alla lettura dei verbali previo richiesta scritta. La lettura avviene alla presenza del Dirigente Scolastico o di un suo delegato.

Coloro invece che, avendone facoltà, sono interessati ad avere copia dei verbali, devono avanzare richiesta scritta e provvedere al pagamento delle fotocopie.

Le copie delle deliberazioni da affiggere all’albo, previa autenticazione da parte del Preside recheranno in calce la data di affissione.

Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo richiesta dell’interessato.

 

Art. 54

PUBBLICITA’  DEGLI ATTI  DEL  COLLEGIO  DEI  DOCENTI

 

     Come per gli atti del Consiglio d’Istituto.

(ad eccezione di quanto disposto alla lettera  a)  che qui va intesa annullata).

  

Art. 55

ACCESSO AGLI ATTI

L’accesso consiste nella visione (con facoltà di prendere appunti o trascriverne parti) e/o nel rilascio di copia dell’atto. La visione è gratuita; quanto al rilascio di copie, la normativa ha fissato il rimborso dei soli costi di riproduzione mediante apposizione di marche da bollo di Euro 0,26  per 1 o 2 copie e di  Euro 0,52 da 3 a 4 copie e così via.

Il rilascio della copia dell’atto richiesto avverrà nel rispetto dei termini stabiliti dalla L. 241/’90.

 

Art. 56

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal regolamento si fa riferimento allo stato giuridico del personale tutto, docente e ATA, allo statuto degli studenti e delle studentesse alla Carta dei Servizi, al POF.

 

Art. 57

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del giorno 28 novembre 2006,  entra in vigore il decimo giorno successivo a quello della pubblicazione all’albo della scuola.